Dalla Federazione Italiana della Caccia. È stato approvato il 23 luglio, l’emendamento all’articolo 16 del decreto-legge n. 91 (Competitività) relativo ai richiami vivi. Di seguito il testo 16.10
EMENDAMENTO
“1. Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: “L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis.”».
Aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. Entro sei mesi dall’ entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi della Unione Europea e non proibiti dall’allegato IV della Direttiva 2009/147/UE;
b) le regole e le condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l’impiego misurato e la definizione delle quantità.
1-ter Entro sei mesi dall’adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto».”