L’Abruzzo non è il Serengeti né il Kruger National Parks, dove i vasti territori perlopiù pianeggianti hanno bisogno di mezzi fuoristrada per contribuire a battere il bracconaggio. Innanzi tutto in Abruzzo il bracconaggio all’orso marsicano non esiste e non è MAI esistito, in secondo luogo le strade che già percorrono le montagne e vallate d’Abruzzo sono agibili anche a semplici Panda 4×4 e anche a normali automobili turistiche (dove non sia proibito il loro l’accesso)! Allora perché “un Defender al servizio dell’orso marsicano”? Questo è un business bell’e buono! E un associazione che si fregia e vanta di “salvare l’orso”, proprio in quanto tale dovrebbe eticamente essere contrario alle auto in genere, mezzi che notoriamente ovunque arrecano solo danno alla natura, sia in modo diretto che in modo indiretto! Una contraddizione in termine, un ossimoro che diviene un’offesa allo stesso loro ideale! Quanto è eticamente corretto che una ONG ambientalista si presti a questa mercificazione delle sue finalità? O c’è ancora qualcuno che pensa che l’Orso marsicano si salverà acquistando tali mezzi, come già fu fatto credere in passato? Mezzi che, piuttosto che favorire la sorveglianza nella natura selvaggia, sono sempre serviti soprattutto a portare a spasso i servizi di guardiania perlopiù su strade asfaltate, da un paese all’altro o lungo strade bianche sulle quali un Defender ha anche difficoltà a transitare, col rischio che, di fatto, se ne stimoli l’allargamento! Un Defender che pubblicizza anche proprio le sue capacità e prestazioni da off-road che, letto in italiano, significa andare fuori strada, quel fuori strada che in Italia è praticamente proibito perfino alle autorità! La stessa lettura del comunicato stampa che ha lanciato questa notizia è un evidente segno di una pubblicità al fine di far vendere questo mezzo, un mezzo che probabilmente proprio i cittadini “violatori” delle leggi ambientali hanno interesse ad acquistare! Se si voleva regalare un tale mezzo per fini ambientalistici (non sarebbe il primo caso al mondo), lo si doveva fare, ma lasciando da parte la pubblicità commerciali, la quale, pur legittima, avrebbe dovuto essere scissa dal gesto! A parte un fatto su cui riflettere: ma veramente c’era bisogno di avere un Defender per salvare l’Orso marsicano? Se proprio si voleva fare pubblicità ad un mezzo meccanico a questo fine, non sarebbe stato meglio un trattore col quale seminare campi di mais e carote anziché un fuoristrada che è la peggior offesa che si possa fare al mondo naturale?
2. Una sentenza che parla da sola! E che da ragione a quanto da decenni lo scrivente è andato sostenendo in merito sia ai danni che gli orsi arrecano alle colture e alla zootecnia, sia in merito al fatto che l’Ente Parco avrebbe dovuto da tempo provvedere esso stesso a far trovare all’orso quelle coltivazioni (e per indiretta connessione, va da sé, il mantenimento di greggi pascolanti!) di cui da sempre si è sostenuto, nell’ambito del Parco Nazionale. Questa volta chi lo dice non è FRANCO ZUNINO, ma la CORTE DI CASSAZIONE, che riconosce la corretta interpretazione della responsabilità in danno stabilito da una precedente sentenza della CORTE D’APPELLO de l’Aquila! Una sentenza che FINALMENTE (!) può definirsi STORICA, perché resterà negli annali essendo la prima volta, almeno per quanto noto, che una causa di risarcimento per danni arrecati dall’orso marsicano è arrivata ad un tale livello giudiziario. E ciò grazie alla costanza che ha spinto un cittadino a portarla, con ricorsi e impugnazioni, a quel livello! Una volontà che troppe spesso non è avvenuta per pavidità di semplici cittadini (timorosi di dover affrontare spese poi magari insostenibili) e di Enti comunali (timorosi per la stessa ragione, o per evitare di doversi scontrare con pressioni politiche/partitiche)! Da oggi, ripetiamo, FINALMENTE, c’è stato se non un giudice a Berlino, almeno all’Aquila e a Roma! Si legga qui d’appresso la sintesi di quanto ha stabilito la Cassazione, stralcio tratto da un articolo di Gianpiero Giancarli apparso nel sito di Abruzzo Web del 22 marzo scorso.
«L’AQUILA – La Corte di Cassazione, confermando una sentenza della Corte di appello dell’Aquila, ha condannato il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) a risarcire con quasi 20mila euro una impresa agricola di Lecce nei Marsi (L’Aquila) per danni alle colture da parte degli orsi. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente. Alla base della decisione la mancanza di iniziative per evitare lo sconfinamento degli animali. “È fuori discussione, in diritto, nella presente sede”, si legge nella lunga e articolata motivazione, “che – anche al di là dei meri obblighi indennitari (obblighi che prescindono del tutto da una sua condotta colposa) – l’Ente Parco possa, in linea di principio, rispondere dei danni ingiusti causati a terzi in virtù di una propria condotta colposa, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi dei danni causati ai terzi dagli animali selvatici in relazione ai quali esso è tenuto, per legge, a svolgere tutte le attività di tutela e gestione”. “Di conseguenza, una siffatta responsabilità non può trovare fondamento ed essere predicata che nell’ipotesi in cui l’ente stesso non abbia svolto in modo adeguato tale attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico e del relativo habitat. […] Nella specie, tale accertamento di fatto è stato svolto, oltretutto con doppia decisione conforme, dai giudici di primo e secondo grado”. “Entrambi hanno, infatti, ritenuto che l’ente convenuto fosse colposamente venuto meno ai suoi obblighi di tutela del patrimonio faunistico ad esso assegnato in gestione e, più precisamente, dell’intero dell’ecosistema nel quale era stata introdotta la fauna selvatica, e che tale condotta colposa era stata la causa del danno lamentato dall’attore. […] prova che l’Ente Parco, pur tenuto istituzionalmente a sapere che l’orso è in grado di compiere spostamenti di grande entità alla ricerca di cibo, [non, n.d.r.] abbia predisposto ed adottato iniziative concrete, tali da consentire ai pochi esemplari viventi (una cinquantina, secondo quanto esposto in appello) di trovare all’interno del territorio del parco stesso … … quanto necessario per la loro sopravvivenza, senza essere costretti a ricerche in luoghi esterni al parco, ricerche che – altrettanto notoriamente – possono disturbare e mettere in pericolo colpevolmente insediamenti umani produttivi, delineando, così, i presupposti di fatto e diritto di un danno risarcibile». “In altri termini, i giudici del merito hanno ritenuto che l’Ente Parco sia tenuto ad adottare misure di tutela dell’ecosistema complessivo in cui vivono gli animali selvatici che ha il compito di proteggere, anche al fine di evitare o, almeno, limitare, laddove possibile, danni a terzi derivanti dall’interazione degli animali con gli esseri umani. Emerge chiaramente, del resto, dalla motivazione complessiva della decisione impugnata, che, diversamente da quanto pare sostenere la parte ricorrente, la corte d’appello non ha affatto affermato che l’Ente Parco fosse tenuto ad adottare misure pregiudizievoli per gli animali selvatici, come il loro forzato spostamento o il loro confinamento nel territorio del parco nazionale, ma si è limitata ad affermare che, nell’adempiere al suo dovere di cura del complessivo ecosistema in cui sono immessi i predetti animali selvatici, l’ente debba tener conto anche dell’elementare esigenza di limitare i pericoli derivanti dalle possibili loro interazioni con gli esseri umani, i loro beni e le loro attività, adottando, quanto meno, quelle misure che, nel rispetto della tutela del patrimonio faunistico e della natura possano evitare o, almeno, ridurre il pericolo di danni agli esseri umani” “Tanto premesso, i giudici di merito hanno accertato, in fatto, che l’Ente Parco non aveva affatto adottato (e neanche allegato di avere adottato) siffatte misure, nemmeno quelle più semplici e certamente non pregiudizievoli per gli animali in questione (gli orsi marsicani), come la piantagione di alberi di frutta all’interno del parco per evitare che essi fossero costretti a nutrirsi della frutta delle aziende agricole circostanti: e hanno ritenuto, anche sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio fatta espletare, che tale omissione colposa fosse la causa dei danni subiti dall’attore. Di conseguenza, hanno ritenuto l’ente convenuto responsabile di tali danni” […].»
Di quanto sopra si ritiene di evidenziare le frasi sottolineate, ma, soprattutto, quella qui di seguito nuovamente ripresa, la quale ha attestato quanto lo scrivente va sostenendo da decenni e fin dal lontani anni ’70 del secolo scorso:
“come la piantagione di alberi di frutta all’interno del parco per evitare che essi fossero costretti a nutrirsi della frutta delle aziende agricole circostanti”. Dove la definizione “piantagione di alberi da frutta” deve interpretarsi non già alla lettera (conseguenza del fatto che la causa verteva sui danni arrecati ad un frutteto), ma, estensivamente, nel suo significato più ampio relativo alla ricerca del cibo di origine antropica da parte dell’orso, ovvero, anche con seminazione di campi di mais, carote e granaglie e, perché no?, mantenimento di greggi pascolanti. Ovvero tutte quelle risorse di origine antropica che da migliaia di anni l’orso reperiva nell’ambito dell’attuale Parco Nazionale e sue ristrette vicinanze.
Chissà se l’ISPRA avrà qualcosa da dire in merito, anziché pensare solo a ricerche di bio-etologia, monitoraggi e censimenti!
Murialdo, 24 Marzo 2026
Franco Zunino
Segretario Generale AIW






