” Trattandosi di specie migratrici la cui tutela non è limitata all’interno dei confini nazionali ma estesa invece alle aree di riproduzione, di migrazione, di sosta e di diffusione che hanno dimensioni transnazionali, si chiede all’On. le Sig. Ministro, in funzione proprio di quella attività istruttoria demandata al “tavolo tecnico”, di voler acquisire presso la Commissione Europea e per essa presso il Comitato ORNIS copia di tutta la documentazione afferente, a far tempo dal 2001, l’attività di raffronto dei dati pervenuti dai singoli Stati membri così da verificare in primo luogo se sussistano o meno giustificazioni scientifiche a supporto della consentita differenziazione dei rispettivi calendari venatori quanto alla caccia alla beccaccia, alla cesena ed al tordo bottaccio.
La procedura EU-Pilot, che a detta dell’On.le Sig. Ministro avrebbe “costretto” la Presidenza del Consiglio, nelle stagioni venatorie 2014/2015 e 2015/2016, a disporre d’imperio la modifica dei calendari venatori di alcune Regioni italiane disponendo l’anticipazione al 20 gennaio della chiusura della caccia alle tre specie migratrici in questione, è, per usare i termini della Magistratura italiana che ha annullato tali provvedimenti d’imperio, una mera forma di “dialogo strutturato” tra la Commissione UE e uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una possibile violazione del diritto comunitario, la cui pendenza non integra – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria.
Sicché, in mancanza del raffronto dei dati internazionali operato dal Comitato ORNIS e parimenti in mancanza di dati nazionali aggiornati, non è dato alla Commissione Europea ne’ al Governo Italiano ipotizzare alcuna violazione della Dir. Uccelli 2009/147/CE che, come noto, non stabilisce alcuna data di chiusura della caccia alle specie migratrici fissando solo, quale termine ultimo, l’inizio della cd. “migrazione prenuziale”.
Inizio della migrazione prenuziale che la Commissione Europea ritiene legittimamente individuato in Francia, in Spagna e in Grecia nel mese di febbraio inoltrato, così da consentire la caccia ad alcune specie fino al 20 febbraio, mentre invece pretenderebbe che in Italia sia da anticipare alla seconda decade di gennaio.
Palese incongruenza, questa, che le scriventi Associazioni hanno già denunciato al Tribunale della UE; che l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e la Commissione Europea hanno riconosciuto effettivamente sussistente; e che porta all’assurda conclusione per la quale una beccaccia o un tordo bottaccio che per ventura si trovi il 20 gennaio sul confine italo-francese, con una zampina di qua e l’altra di là, dovrebbe migrare per la metà italiana e restare dove si trova, cacciabile per un altro mese, per la metà francese.
Quale migliore occasione, dunque, del “dialogo strutturato” Italia-Commissione Europea, nell’ambito dell’avviata procedura EU-Pilot, per richiedere con fermezza al Comitato ORNIS delucidazioni al riguardo.
Di tutta evidenza occorre infatti urgentemente porre rimedio a tale palese incongruenza mediante le acquisizioni di tutti i dati già disponibili e implementabili, che le Regioni, nell’ambito delle proprie autonomie in materia espressamente riconosciute al punto 2.7.10 della Guida all’applicazione della Dir. Uccelli, con il contributo delle associazioni venatorie ed ambientalistiche, possono espletare ricorrendo a propri Centri di Osservazione, a Istituti universitari, ad accreditati Istituti di ricerca senza che all’Ispra, quale mero organo consultivo ministeriale, possa essere riconosciuto un ruolo di esclusiva competenza e tantomeno decisionale come del resto è stato ribadito non solo dai Giudici nazionali ma altresì dal Governo a margine della discussione parlamentare di approvazione della L. 122/2016 che ha introdotto l’art. 12 bis della L. 157/1992.
Come più volte sottolineato dalla Magistratura italiana, infatti, l’Ispra è chiamata ad esprimere pareri che non hanno alcun carattere vincolante per l’attività delle Regioni le quali possono motivatamente stabilire le date di chiusura dell’attività venatoria approvando i propri calendari sulla base di risultanze scientifiche autonomamente acquisite.”
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