Di fondamentale importanza da parte del Tar Liguria l’aver “rilevato altresì – nel merito – come la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie (doc. 8 delle produzioni di parte regionale), quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell’inizio della migrazione pre-nuziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria”.
Una sentenza importantissima, che forse non è esagerato definire storica, e che dimostra la piena valenza delle posizioni sostenute da Federcaccia sull’ importanza dei dati tecnico scientifici derivanti da ricerche e studi aggiornati per le Regioni e il pieno valore della Guida Interpretativa, così come sostenuto da sempre dalla nostra Associazione e dai nostri uffici tecnici, cui va anche il ringraziamento per il ruolo svolto contribuendo senza alcun dubbio al raggiungimento anche di questo risultato.
L’auspicio adesso è che il Ministro dell’Ambiente e il Consiglio dei Ministri prendano atto della totale mancanza di sostenibilità delle proprie posizioni su questo tema, rivedendo le proprie convinzioni e abbandonando una volta per tutte l’obiettivo, immotivato da tutti i punti di vista come è stato ampiamente dimostrato, di modificare i tempi di caccia della migratoria per il tordo bottaccio – ma vale anche per cesena e beccaccia – rispetto a quanto previsto dalla legge 157/92.
Roma, 5 febbraio 2016 – Federazione Italiana della Caccia
« Pag 1









