Caccia Oggi
  • Home
  • Account
  • Caccia Oggi TV
  • Chi siamo
  • Farfalla Viaggi
  • Legali
  • Login
  • Privacy
  • Privacy
  • Recupera Password
  • Redazione
  • Registrati
  • Storico Pagamenti

Federcaccia: dal Tar del Lazio una sentenza storica

Sentieri selvaggi
20 Febbraio 2014 di Mario Sapia
Condividi:
Condividi

VV come vittoria. Una volta tanto, siamo riusciti a far valere le nostre ragioni. E che ragioni. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto totalmente, in ogni punto, le istanze dei soliti noti: Legambiente, Lav, Lac, Enpa, Lipu e compagnia cantando, mettendo un punto ad una situazione che, durante l’appena trascorsa stagione venatoria aveva creato più volte degli stop ai calendari venatori, ledendo gravemente un diritto riconosciuto dalla Costituzione e legittimato dal pagamento di pesanti balzelli. Questa sentenza storica, destinata, finalmente, a rendere giustizia alla caccia italiana, testimonia che solo combattendo a testa alta, senza mai cedere nemmeno un centimetro, e sempre confortati dalla validità incancellabile delle nostre ragioni, potremo sperare di continuare ad esercitare il nostro diritto di cacciatori, e dunque di essere uomini. 

Qui di seguito il testo del comunicato stampa del dipartimento Avifauna Migratoria della Fidc:

 

 ” Dopo i favorevoli pronunciamenti di TAR Veneto e Consiglio di Stato sui C.V. delle regioni Veneto e Liguria, anche il TAR Lazio, con sentenza di merito sul C.V. 2013-14 respinge totalmente il ricorso di Legambiente, ENPA, LAV, LAC, WWF e LIPU, analizzando e confutando ogni singolo punto oggetto dell’impugnativa. Una vittoria completa che ancora una volta, dopo i successi in Veneto, Liguria e Umbria, conferma la correttezza delle proposte FACE Italia inviate e sostenute presso le Regioni italiane. In particolare in Regione Lazio, un lavoro congiunto fra Ufficio Avifauna Migratoria FIdC e Ufficio Tecnico Legislativo ANLC, in collaborazione con la Regione, aveva permesso di sostenere il calendario con una dettagliata relazione tecnica completa delle motivazioni necessarie a discostarsi in diversi punti dal parere ISPRA. 

Federazione Italiana della Caccia ha presentato una memoria ad opponendum, arricchita da un’ulteriore relazione tecnica redatta dai due Uffici sopra citati, in cui sono state analizzate in profondità le motivazioni a supporto degli scostamenti, ampliando quanto già presente nella delibera di calendario regionale, allegando inoltre una corposa serie di riferimenti bibliografici scientifici.

La risposta del TAR è stata netta e inequivocabile, affermando che la Regione Lazio ha motivato correttamente i discostamenti dal parere ISPRA.

Una parte importante della sentenza riguarda anche le competenze e i vari ruoli istituzionali, ribaditi in modo chiarissimo: le Regioni sono gli enti pubblici deputati alla gestione concreta della fauna, mentre l’ISPRA è un organo statale di ricerca consultivo. Le Regioni italiane sono per legge dotate di autonomia nella gestione della fauna e della caccia e per alcune precise finalità devono avvalersi dei pareri ISPRA, ma possono discostarsene con apposita motivazione, proprio perché il compito di gestire la fauna del territorio regionale è loro affidato .

La sentenza riafferma con evidenza la correttezza dell’utilizzo della decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia e in generale assegna il ruolo decisivo ai documenti europei “KC” e “Guida Interpretativa”, inclusa la possibilità di utilizzare dati regionali, come avvenuto per il Tordo bottaccio.

Ancora una volta viene ribadito il senso delle definizioni SPEC, quali semplici acronimi dell’organizzazione non governativa BirdLife International assolutamente non trasferibili a valutazioni ufficiali dell’Unione Europea, e per questo la classificazione SPEC è priva di valenza giuridica.

Dopo questa ennesima sentenza, che riconosce la correttezza delle proposte FACE Italia, auspichiamo che anche le Regioni italiane oggi non in sintonia (ad esempio Piemonte, Sicilia, Abruzzo) le prendano in seria considerazione, al fine di consentire un’attività venatoria sia alla selvaggina stanziale che alla selvaggina migratoria in linea con la legge 157/92 offrendo ai cacciatori di ogni regione le medesime opportunità.

Nel ringraziare la Regione Lazio per le difese presentate con un preciso supporto tecnico ci permettiamo di chiedere dopo questa ulteriore, positiva dimostrazione giuridica, di considerare per il prossimo C.V. le proposte delle Associazioni Venatorie in termini di specie cacciabili, ovvero l’inserimento della Moretta e del Combattente, e aumento del numero di giornate di caccia in pre apertura.

Un grazie infine l’Avvocato Folgarelli, che per FIdC ha seguito la causa.

Roma, 20 febbraio 2014

Per l’Ufficio Avifauna Migratoria FIdC

Lorenzo Carnacina

Michele Sorrenti

 

 

 

 

 


© 2025 Caccia Oggi . Tutti i diritti riservati.
Caccia Oggi - Via del Porto a Cesa 6
Marciano della Chiana , 52047 (Ar) ITALIA
C.F. e P.Iva 02163340512 - Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Arezzo nr.7/13 del 17/10/2013
Direttore Responsabile Mario Sapia.
Powered by Tech Center s.r.l.
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}